Modalità di gestione positività Covid-19 - Ordinanza n. 88
Si pubblicano l'ordinanza n. 88 del Presidente della Giunta Provinciale e la tabella di sintesi con le indicazioni per la gestione dei casi Covid-19 nella Scuola trentina.
Sintesi:
1) Disposizioni sulla gestione dei casi di positività all’infezione da Sars CoV-2 nella scuola primaria
- se sono presenti fino a quattro casi di positività nella stessa classe, gli alunni continuano le attività didattiche in presenza con l’utilizzo, fin dal primo caso, di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. E’ obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, anche al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto col caso positivo;
- se sono presenti cinque o più casi di positività all’interno della medesima classe - rilevati nell’arco temporale di 5 giorni in cui i casi positivi abbiano frequentato la scuola in presenza nei tre giorni precedenti la positività - il dirigente dell’istituzione scolastica, o suo delegato, sospende l’attività didattica in presenza ed attiva la didattica a distanza per 5 giorni a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui è avvenuto l’ultimo contatto con l’ultimo caso La riammissione in classe degli alunni è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo, anche in strutture private abilitate.
2) Disposizioni sulla gestione dei casi di positività all’infezione da Sars CoV-2 nella scuola secondaria di primo grado e nelle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione e formazione
- se sono presenti fino a due casi di positività tra gli studenti della stessa classe, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo, fin dal primo caso, della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19;
- se sono presenti tre o più casi di positività tra gli studenti della stessa classe, rilevati nell’arco temporale di 5 giorni in cui i casi positivi abbiano frequentato la scuola in presenza nei tre giorni precedenti la positività, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo (booster), l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci Per coloro che posseggono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli studenti direttamente interessati se maggiorenni. Per tutti gli altri studenti le attività didattiche in presenza sono sospese e gli stessi svolgono le attività didattiche in didattica digitale integrata per 5 giorni; la riammissione in classe di questi studenti è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo, anche in strutture private abilitate;
- la condizione che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche e formative mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID -19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’art. 9 comma 10 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87. L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell’aggiornamento del decreto di cui al primo periodo;